(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Toscana n. 9 del 29 febbraio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                           Articolo unico
    1.   Sono  abrogate  espressamente  le  disposizioni  legislative
elencate  negli  allegati A e B nonche' le disposizioni regolamentari
elencate negli allegati C e D alla presente legge.
    2.  L'abrogazione espressa operata con la presente legge concerne
norme  non  piu'  operanti  (allegati  A  e  C)  ovvero gia' abrogate
implicitamente (allegati B e D).
    3.  Le  disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad
applicarsi  ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel
periodo  della  loro  vigenza,  al fine della completa esecuzione dei
procedimenti di entrata e di spesa.
    4.  Restano  fermi  gli  effetti  delle  abrogazioni implicite di
disposizioni  regionali,  non  comprese  negli allegati alla presente
legge,  che  si  fossero  comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15
delle pre-leggi al codice civile.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 29 febbraio 2000
                                CHITI
    La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il
1o febbraio  2000  ed e' stata vistata dal commissario del Governo il
25 febbraio 2000.