(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 29 febbraio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Articolo unico 1. Sono abrogate espressamente le disposizioni legislative elencate negli allegati A e B nonche' le disposizioni regolamentari elencate negli allegati C e D alla presente legge. 2. L'abrogazione espressa operata con la presente legge concerne norme non piu' operanti (allegati A e C) ovvero gia' abrogate implicitamente (allegati B e D). 3. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa. 4. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese negli allegati alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 delle pre-leggi al codice civile. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 29 febbraio 2000 CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 1o febbraio 2000 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 25 febbraio 2000.